Mentre ci avviciniamo alla celebrazione del referendum del 22 e 23 marzo, penso che sia del tutto naturale che molti cittadini si stiano ponendo una domanda alla quale spesso non trovano risposta pur nelle vivaci polemiche di queste settimane, e tuttavia la domanda resta: alla fin fine, di che si tratta, cos’è questa riforma che saremo chiamati a confermare o bocciare? Ed è proprio vero che i pubblici ministeri finiranno sotto il controllo del governo?
Comincio col dire cosa questa riforma certamente non è: non è una riforma della giustizia, perché purtroppo, quale che sia l’esito del referendum, la giustizia continuerà a essere lenta e talvolta anche ingiusta; non è neppure una riforma a favore o contro un qualsiasi governo, quello di oggi come quello di domani, e, soprattutto, non è una riforma contro i pubblici ministeri, anzi, se approvata, li tutelerà assai più di oggi, mentre potrebbe anche accadere che abbia ragione Luciano Violante quando, con più interventi sul Corriere della Sera, ha scritto che quella dei procuratori potrebbe diventare una autorità onnipotente e incontrollabile.
A parte ciò, a me sembra che per fare chiarezza occorra a stare ai fatti, cioè a quel che c’è scritto nel testo della riforma e quindi al merito del quesito referendario, che è l’unica cosa che conta; e, per farlo in termini corretti, c’è un solo comportamento razionale, quello di andare a confrontare il testo attuale della Costituzione con le modifiche che il testo approvato dalle Camere intende introdurre.
La polemica di questi giorni ruota tutta intorno a due parole emblematiche: “autonomia e indipendenza” dei pubblici ministeri (la c. d. magistratura requirente), e, se, con riferimento ai pubblici ministeri, andiamo a ricercare queste parole nell’attuale Costituzione, troviamo che il pubblico ministero viene citato solo due volte: all’art. 107, comma 4, laddove si stabilisce che “il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”, e all’art. 108, comma 2, laddove si stabilisce che l’ordinamento giudiziario “assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia”, che, tanto per intenderci, salvo casi particolari, sono essenzialmente i cittadini sorteggiati per partecipare alle Corti di Assise.
La conclusione appare evidente: l’indipendenza del pubblico ministero è affidata, nella generalità dei casi, alla legge ordinaria (il c- d. Ordinamento Giudiziario, approvato con R. D. n. 12-1941, poi più volte modificato sino al D. lgs. 44-2024 e al D. L. 117-2025), mentre viene assicurata costituzionalmente solo presso le giurisdizioni speciali, che, ai sensi dell’art. 103 Cost., sono quella amministrativa, quella contabile e quella militare, mentre gli stessi Costituenti, memori dell’istituzione del tribunale fascista per la difesa dello Stato, si sono preoccupati con l’art. 102, comma 2, di vietare l’istituzione di nuovi giudici speciali.
A questo punto, l’unico modo per individuare quali siano le garanzie d’indipendenza assicurate ai pubblici ministeri dalle norme dell’Ordinamento Giudiziario è quello andarsi a leggere queste norme, da tanti genericamente evocate ma, mi vien da pensare, da pochissimi conosciute e tanto meno metabolizzate, e cosa vi troviamo, anzi, cosa proprio non c’è? Ebbene, non c’è nessuna delle presunte garanzie di cui parla l’art. 107 Cost.
Invero, agli art. li 69 e segg., che è la parte che riguarda il PM, la parola “indipendenza” non compare mai, la parola “autonomia” compare una sola volta, all’art. 70, comma 4, laddove si stabilisce che “nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal c. p. p.”, e poi che “il titolare dell’ufficio trasmette al CSM copia del provvedimento motivato di sostituzione”. Insomma, la conclusione inevitabile di questa ricerca è che l’autonomia di cui si parla è quella del PM d’udienza rispetto al suo procuratore capo, che non può sostituirlo a suo piacimento ma solo per gravi e motivate ragioni, mentre di una sua indipendenza da altri poteri dello Stato non c’è traccia.
Anzi, nell’art. 69, tuttora vigente pur dopo tante modifiche nel frattempo introdotte, troviamo scritto che il pubblico ministero “esercita, sotto la vigilanza del ministro per la grazia e per la giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce”; e buon per lui che nel 1946 il Guardasigilli dell’epoca, l’on. Togliatti, pensò di sostituire la parola “vigilanza” alla parola “dipendenza”, che invece figurava nel testo originario, quello fascistissimo del 1941.
A questo punto possiamo dire che allo stato attuale, le garanzie di indipendenza dei pubblici ministeri, a Costituzione invariata e a legislazione vigente, potrebbero essere messe quanto meno in dubbio e, per sciogliere questo dubbio e provare a capire cosa volessero dire effettivamente i Costituenti, non resta che provare ad approfondire la ricerca andando a rileggere i verbali di quell’Assemblea, e in particolare quello della seduta pomeridiana del 26 novembre 1947, quando la questione del PM venne all’esame del plenum per la definitiva deliberazione.
E così possiamo scoprire quale sia stata l’origine del quarto comma dell’art. 107 della vigente Costituzione (che nel progetto di costituzione aveva il numero 99). Nell’occasione, il ministro liberale Grassi (che poi firmerà la Costituzione del 1948) introdusse la discussione dicendo che si doveva in particolare stabilire “se la magistrature requirente dovesse avere tutte le garanzie della magistratura giudicante”.
La discussione che ne seguì fu molto lunga e complessa e non è quindi possibile qui ripercorrerla tutta, ma possiamo enuclearne i punti essenziali. Grassi iniziò ricordando la modifica introdotta dal suo predecessore Togliatti all’art. 69 dell’Ordinamento Giudiziario (la sostituzione della parola “dipendenza” con la parola “vigilanza”); evidenziò che così si era trovata la formula migliore per rendere possibile il raccordo tra potere giudiziario e potere esecutivo e poi affermò: “se il pubblico ministero ha dei rapporti con l’autorità giudiziaria, tuttavia, le sue preminenti funzioni sono di esecuzione”, e aggiunse che “non è possibile, con questa vigilanza, che il pubblico ministero … possa essere trattato alla stessa stregua del giudicante” e poi ancora “che non è possibile che il pubblico ministero non abbia rapporti col potere esecutivo”; tutti gli interventi successivi (Bettiol, Targetti, Colitto, altri) condivisero l’impossibilità di equiparare i magistrati requirenti ai giudicanti.
Quando infine la discussione si avviò alla conclusione, intervenne il relatore della Commissione, l’on. Giovani Leone, ricordando che la sua originaria idea era che “il pubblico ministero dovesse essere ritenuto organo del potere esecutivo”; aggiunse che, in vista di una futura riconsiderazione del suo ruolo, si era poi convinto dell’opportunità di mantenere “quelle parziali garanzie che la legge Togliatti ha conquistato al pubblico ministero”, e concluse che sarebbe toccato al futuro Legislatore di rivedere le funzioni del pubblico ministero, e cioè se dovesse “conservare la sua attuale natura anfibia, nella quale le funzioni giurisdizionali sono prevalenti nei confronti delle amministrative, o assegnargli funzioni esclusivamente amministrative ed esecutive”.
Se questa fu l’andamento della discussione, ancora più significativo fu ciò che avvenne quando si passò alla discussione dell’articolato e degli emendamenti presentati nel frattempo. Il testo inizialmente proposto, al comma 4, recitava: “il pubblico ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati”, laddove era evidente che il PM, quanto a garanzie, sarebbe stato equiparato ai magistrati senza tuttavia esserlo; un apposito emendamento proponeva invece: “il pubblico ministero gode di tutte le garanzie stabilite per gli altri magistrati”, laddove era evidente che il PM sarebbe stato totalmente equiparato ai giudici (gli altri magistrati)
E tuttavia, quando si passò alla votazione, nessuna di tali proposte venne approvata dall’Assemblea Costituente, che invece approvò, senza neppure una votazione per appello nominale e senza alcun dissenso, il testo proposto dall’on. Leone per conto della Commissione, che recitava “il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite dall’ordinamento giudiziario”; in sede di coordinamento definitivo questa formula divenne poi quella attuale “il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”.
Insomma, questa è la situazione del pubblico ministero a Costituzione vigente, cioè quella che resterà se al referendum vincerà il NO alla riforma, mentre, se vincerà il SI, per i pubblici ministeri cambierà tutto, e in meglio, almeno per loro. Infatti, fermo restando il quarto comma dell’art. 107 (che, per la verità, diventerà inutile e poteva anche essere eliminato), il nuovo art. 104 stabilirà che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”; e, in tal modo, l’indipendenza del pubblico ministero otterrà una copertura costituzionale che oggi non ha, per cui, francamente, se io fossi un PM non ne sarei infastidito o preoccupato, ma piuttosto rassicurato.
Poi, certo, potrà esserci anche qualcuno che si arrischia a pensare che questo nuovo testo costituzionale potrebbe essere nuovamente modificato per fare l’esatto contrario di ciò che oggi si sta facendo, ma inevitabilmente con un’altra riforma costituzionale sottoposta a un altro referendum, ma chi lo afferma fa soltanto un processo alle intenzioni, mentre oggi non stiamo facendo un referendum sulle intenzioni ma su un preciso testo di legge, mentre osservo che, se proprio ci fosse oggi questa intenzione, bisognerebbe anche chiedersi perché mai chi ha proposto questa riforma avrebbe scritto un testo che la renderebbe più difficile da realizzare.
Se questa intenzione effettivamente ci fosse, allora, a Costituzione vigente, sarebbe bastato i modificare l’ordinamento giudiziario, che è legge ordinaria, con un’altra legge ordinaria, magari tornando all’antica formula della “dipendenza” o con qualche altro artificio lessicale; il relativo referendum abrogativo sarebbe stato subordinato al raggiungimento del quorum del 50% + 1 del corpo elettorale, che l’esperienza di questi decenni ci dice quasi impossibile da raggiungere, con un rischio referendario quasi inesistente e senza neppure alcun rischio di una procedura d’infrazione europea, posto che in quasi tutti i paesi dell’UE il PM dipende in qualche modo dall’esecutivo. Non è stata invece questa la strada prescelta dai legislatori che hanno votato questa riforma, che invece hanno scelto di rafforzare l’indipendenza del pubblico ministero con una nuova norma costituzionale oggi inesistente.
A questo punto, credo si possa finalmente dire cos’è in effetti questa riforma: è il tentativo di fare in modo che la giustizia appaia essere resa in armonia con ciò che da 26 anni dispone la Costituzione col secondo comma dell’art. 111 (contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale), in pur tardiva applicazione del sistema accusatorio introdotto nel 1989 col Codice Vassalli.
E così, almeno, agli occhi di chi vi incappa, per sua responsabilità o per sua sfortuna, il processo finirà per apparire un po’ meno squilibrato tra chi ha il compito di promuovere la domanda punitiva dello Stato e chi ha il compito di difendere l’accusato.
E credo che questo dovrebbe bastare per sfatare la leggenda metropolitana dei sostenitori del no, secondo i quali questa riforma persegue lo scopo di assoggettare il pubblico ministero all’esecutivo.
Non senza precisare, in chiusura, che ove mai in un ipotetico domani questo problema effettivamente si ponesse, moltissimi dei sostenitori del SI (quorum ego) sarebbero in prima fila per impedirlo, potendo farlo oltretutto con ben più rilevanti argomenti rispetto a oggi, quando questa riforma ancora non c’è.
*Enzo Palumbo è stato Senatore della Repubblica nella IX legislatura, e poi Membro del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).